
Fondo Nuove Competenze: accordi quadro da sottoscrivere entro il 30 giugno
Entro il 30 giugno 2021 è possibile sottoscrivere accordi sindacali e presentare le istanze per ottenere il finanziamento dal Fondo nuove competenze (Fnc). È quanto stabilito dal decreto interministeriale 22 gennaio 2021, il quale proroga la possibilità di accedere al Fondo, ma fissa il termine del 30 giugno per presentare l’ultima istanza utile per ottenere il finanziamento. La formazione potrà essere svolta anche oltre, purché entro il 31 dicembre 2021 si perfezioni la rendicontazione e la relativa spesa.
Fondo Nuove Competenze
Il Fondo Nuove Competenze, istituito ai sensi dell’art. 88, c. 1 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 77/2020), e recepito tramite Decreto del Ministero del Lavoro (D.I. 9 ottobre 2020 che ha dettato primi criteri applicativi e d’impiego delle risorse finanziarie stanziate) sostiene le imprese che, a seguito dell’emergenza Covid-19, decidono di investire nella formazione e nella riqualificazione personale dei lavoratori dipendenti per agevolare la graduale ripresa dell’attività lavorativa. L’istituzione del Fondo costituisce una misura di politica attiva mirante a:
– sostenere l’impresa ad adeguarsi a modelli organizzativi e produttivi inediti e determinati dall’emergenza epidemiologica (art. 1, c. 1 del D.I. 9 ottobre 2020).
– innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, dando la possibilità ai lavoratori di acquisire nuove o maggiori competenze professionali, perché siano in tal modo agevolati i processi di adattamento alle nuove condizioni del mercato del lavoro e incrementata l’occupabilità del lavoratore (art. 3, c. 2 del D.I. 9 ottobre 2020).
Stipula dei contratti entro il 30 giugno 2021
Al fine di raggiungere tali obiettivi, avvalendosi delle risorse finanziarie stanziate per gli anni 2020 e 2021 dal citato art. 88, c. 1 del decreto Rilancio, dall’art. 4 del decreto Agosto (D.L. 104/2020) e dal decreto interministeriale 22 gennaio 2021, è stabilito che entro il 30 giugno 2021 debba essere stipulato un contratto collettivo di lavoro a livello aziendale o territoriale di rimodulazione dell’orario di lavoro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Mediante l’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro, le parti stipulanti concordano che parte dell’orario di lavoro dei lavoratori coinvolti sia dedicato allo svolgimento di un progetto formativo, favorendo in tal modo la realizzazione di percorsi di qualificazione e ri-qualificazione professionale.
Gli oneri relativi alle ore di formazione, nel cui novero è compresa la contribuzione obbligatoria di previdenza e assistenza, sono sostenuti dal Fondo nel limite di 250 ore per ciascun lavoratore partecipante al progetto formativo, previo accoglimento da parte dell’ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, (che ha approvato l’Avviso pubblico volto a dare attuazione al “Fondo Nuove Competenze” con determinazione 4 novembre 2020, n. 461) di una domanda presentata per via telematica in osservanza della procedura e delle precisazioni rese a più riprese dalla stessa Agenzia (l’ultimo e ravvicinato aggiornamento delle risposte risale al 5 marzo 2021).
Destinatari del Fondo
Possono avvalersi degli interventi del Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa (art. 88, comma 1 D.L. n. 34/ 2020), stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
Gli accordi collettivi, sottoscritti entro il 30 giugno 2021, devono contenere l’indicazione di:
– progetti formativi (a ogni istanza di contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, è allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze con l’individuazione degli obiettivi di apprendimento, dei soggetti destinatari, dei soggetti erogatori, degli oneri, delle modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata. Sono individuati come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionale, svolgono attività di formazione);
– numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
– numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
– nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacita? formativa per lo svolgimento del progetto stesso.
Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, e? individuato in 250 ore.
Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90/120 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL.
Presentazione delle istanze
I datori di lavoro interessati devono presentare istanza di contributo all’ANPAL, con le modalità e nei tempi stabiliti dall’Agenzia stessa.
All’istanza devono essere allegati l’intesa stipulata e il progetto formativo per lo sviluppo delle competenze.
Ricevuta l’istanza, l’ANPAL deve sentire la regione interessata, la quale si deve esprimere con un parere o anche con il silenzio-assenso (ma la norma nulla dice al riguardo). Poi, sempre l’ANPAL valuta il progetto formativo sulla base dei requisiti indicati dal decreto.
La valutazione delle istanze di contributo avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione e verrà comunicata la regolarità e conformità della stessa.
Determinazione e erogazione del contributo
L’ANPAL determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Il contributo però non è erogato dall’ ANPAL, presso la quale è istituito il fondo, ma dall’INPS, al quale l’Agenzia trasferisce, previa convenzione, una quota parte del Fondo in rate trimestrali.
Sul sito dell’ANPAL alla pagina https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze è riportato l’Avviso pubblicato, la Determina e i vari moduli di cui avvalersi per l’ammissione al Fondo.
Anna Tauro